ex art. 106 T.U.B.

1Banca ItaliaL’esercizio nei confronti del pubblico in via professionale della attività di concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazione, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/2/2009, n.29 (G.U. del 3.4.2009 S.G. n.78) è riservato agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art.106 TUB.

Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende (art.3 del D.M. 17/2/2009, n.29) la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

  • locazione finanziaria;
  • acquisto di crediti;
  • credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
  • credito ipotecario;
  • prestito su pegno;
  • rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Per intermediazione in cambi si intende (art.4 del D.M. 17/2/2009, n.29) l’attività di negoziazione di una valuta contro un’altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Per attività di assunzione di partecipazioni (art.6 del D.M. 17/2/2009, n.29) si intende l’attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

L’assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo delle attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

L’attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell’ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

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