ex art. 107 T.U.B.

1Banca ItaliaLe banche, le società di leasing di factoring, le società di cartolarizzazione e le società, intermediari finanziari, che rilasciano Polizze Fideiussorie ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107.

Fino al 31/12/2007 era esistente l’Ufficio Italiano dei Cambi, ente in cui venivano iscritti gli Intermediari Finanziari ai sensi dell’Art. 106 della Legge 385/93 T.U.B.. Questo ente è stato soppresso e dal 1° gennaio 2008 tutti gli Intermediari Finanziari precedentemente gestiti dall’U.I.C. sono passati sotto la gestione ed il controllo di Banca D’Italia www.uic.it . Tutte le funzioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi confluiscono nella Banca d’Italia.

Nel nostro settore finanziario, ed in particolare quello delle Polizze Fideiussorie, il Presidente della Repubblica con apposito Decreto emanato nel 1982 n. 348, stabiliva che le società, benviste dallo Stato, nel rilascio di Fidejussioni e Cauzioni, oltre a compagnie di Assicurazioni sono Intermediari Finanziari ex art. 107 cioè banche ed Istituti di Credito.

Ora per allora il mercato è rimasto fermo ed allineato su questo D.P.R., osservando che solo la Legge Finanziaria 2008 ha modificato sostanzialmente le Polizze Fideiussorie verso l’Agenzia delle Entrate che sono state sostituite con i Consorzi FIDI.

Il settore delle Polizze Fideiussorie ex art. 107 è molto attento all’assunzione del rischio, nell’ambito della valutazione dei dati finanziari e delle consistenze patrimoniali del Contraente/Richiedente.

fav_cmINDICAZIONI DI MASSIMA ORIENTATIVE ED INDICATIVE

Precisiamo che, gli intermediari Finanziari e/o Banche rilasciano Polizze Fideiussorie in base a questi punti:

  • Non sono graditi rischi sul DARE ovvero su pagamenti e forniture se NON garantiti da deposito liquido a pegno di importo fino al 50% e durata della garanzia concessa;
  • Non sono gradite le assunzioni di rischi su Contraente e Beneficiario privati;
  • Non sono gradite assunzioni di rischi su contributi Provinciali, Regionali e/o Nazionali se il Contraente non ha solide capacità finanziarie e patrimoniali. In mancanza di queste si può intervenire con un eventuale/i coobbligato/i con requisiti patrimoniali e finanziari decisamente capienti o attraverso deposito di denaro liquido a pegno per una durata e importo minore o uguale a quello oggetto della garanzia.

Le banche e/o gli Intermediari Finanziari ex art. 107 gradiscono Polizze Fidejussorie dove il Beneficiario è un Ente e/o una Istituzione e dove il Contraente ha sufficienti requisiti finanziari e consistenze patrimoniali (immobili) capaci di assistere la garanzia prestata.

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