Sintesi normativa per accettazione confidi
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Sintesi normativa per accettazione confidi
I Confidi operanti in Italia, erano tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 155, comma IV, del vecchio T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) nell’apposita sezione dell’elenco generale. L’art 155 comma IV citava
“…I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco….”
Per effetto della recente riforma (Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010) è in atto una profonda rivisitazione della normativa specifica in materia di Intermediari Finanziari e dei Confidi. Meritoriamente agli organismi Confidi, l’art. 112 del D.Lgs. n. 141/2010 statuisce:
Comma 1:
“… i Confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis del suddetto Decreto Legislativo, ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge…”
Comma 3:
“…Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106…”
Comma 4:
“…I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi…”
Comma 5:
“…I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione…”
Comma 6:
“…I Confidi iscritti nell’albo, possono in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia…”
Il dettato della riforma, è quindi in corso di attuazione, per effetto di ciò, in attesa dell’emanazione da parte di Banca d’Italia di specifici indirizzi operativi, i Confidi risultanti iscritti nell’apposita sezione ex art. 155 comma IV D.Lgs. n. 385/1993, possono continuare ad operare per un periodo di dodici mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione come stabilito dall’art. 10 comma 1del Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010:
“…Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 o nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’ le societa’ fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3…”
Per completezza si cita anche il comma 3 dell’ art. 10 del Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010:
“…L’iscrizione nell’albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III e’ subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorita’ competenti vi provvedono al piu’
tardi entro il 31 dicembre 2011…”
Per quanto concerne le fidejussioni relative alle rateizzazioni d’imposta il Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010 stabilisce quanto segue:
Art. 9 comma 5:
“…L’articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, e’ sostituito dal presente: «Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e’ tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.»…”.
Art 9 comma 6:
“…L’articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e’ sostituito dal seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima e’ superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385….”
Nelle note all’art.9:
“…Art. 38-bis. (Esecuzione dei rimborsi). – I rimborsi previsti nell’art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell’art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita’ o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385….”
In particolare in merito all’accertamento con adesione nel Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010 si dispone che:”… Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L’importo della prima rata e’ versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e’ tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno…”
In merito alla conciliazione giudiziale il Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010 dispone che: “…Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima e’ superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno…”
Infine all’art 10, comma 9 del Decreto Legislativo n.141 del 13.08.2010 si dispone che:
“…A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto, si applica l’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108…”
L’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 E’ consultabile all’indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/art-106

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